Sentenze di Diritto di famiglia

La tutela del minore nei casi di conflitti genitoriali

Veniva instaurato dalla madre un procedimento per rivedere (in aumento) il mantenimento del minore. Il figlio ormai adolescente decideva tuttavia di trasferirsi dal padre. Nonostante ciò, il Tribunale nulla disponeva in ordine alla revoca del mantenimento che continuava quindi ad essere elargito dal padre a favore della madre. Solo all’avvicinarsi delle vacanze estive tali risorse venivano temporaneamente dirottate sulle maggiori spese da dedicare alle vacanze estive del minore.  

MASSIMA: «Qualora il conflitto genitoriale risulti esacerbante, il Tribunale può predisporre l’allontanamento del minore dalle figure genitoriali al fine di inserirlo in contesti ricreativi … a tal fine il contributo di mantenimento ordinario del figlio minore può essere sospeso per dedicare tali somme alle attività ricreative»

Affido esclusivo del minore in caso di problemi di abuso di sostanze alcoliche da parte di un genitore.

La minore nata da una relazione matrimoniale è cresciuta con la madre, mentre il padre aveva problemi di abuso di sostanze alcoliche. In tale contesto, infatti, il padre è stato allontanato dalla casa familiare il quale decideva di andare a lavorare all’estero. Tali problematiche e tale lontananza rendevano difficili la gestione della minore. Per tali motivi veniva chiesto l’affido esclusivo che il tribunale concedeva.  

MASSIMA: «in mancanza di una presenza stabile del padre nella vita della figlia e della volontà dello stesso di assumersi in modo consapevole e costante le responsabilità che derivano dal ruolo paterno, deve essere garantita alla madre la possibilità di assumere tempestivamente tutte le decisioni necessarie nell’interesse della minore. Il Collegio ritiene dunque di dovere disporre l’affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale »

L’importanza del rapporto genitore-minore nelle cause di affidamento

Veniva instaurata una causa di separazione da parte della moglie la quale, tuttavia, risultava affetta da patologia psichica. La madre dopo il concordato e provvisorio trasferimento della figlia a casa della nonna paterna, sostituiva la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo al marito di farvi rientro il giorno successivo. Per tale motivo la casa famigliare veniva assegnata al padre che vi avrebbe dovuto vivere con la figlia minore.  

MASSIMA: «l’affidamento della figlia minore può essere attribuito al padre qualora emergano rilevanti e preoccupanti criticità nella relazione con la figura genitoriale materna; Assume rilievo, inoltre, il comportamento della madre, la quale dimostra di essere focalizzata sul conflitto con il coniuge a discapito dei prioritari interessi della figlia minore»


Il minore é affidato alla madre in caso di una presenza saltuaria e incostante della figura paterna

Due coniugi sono andati incontro ad una profonda crisi coniugale. La moglie ha fatto domanda di separazione, chiedendo sia l’affidamento della figlia minore e sia l’addebito della stessa al marito in quanto autore di varie condotte negligenti ed irresponsabili. Il Tribunale ha accolto la richiesta di affidamento della bambina poiché la figura del padre è risultata «incostante ed incerta» sia in giudizio sia nel corso della crescita della prole. È stato invece rigettato l’addebito della separazione in capo al marito in quanto non adeguatamente provata la sussistenza dei comportamenti a costui attribuiti.

MASSIMA: «l’affidamento della figlia minore può essere attribuito alla madre qualora la figura paterna risulti evanescente e non ben precisata nella vita della bambina. Assume rilievo, inoltre, il comportamento processuale del marito ai fini di una valutazione generale del suo profilo»

L’addebito della separazione ed i comportamenti dei coniugi

La separazione personale dei coniugi viene addebitata alla moglie, che non solo ha lasciato la casa coniugale, ma ha anche avuto una figlia da una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, causa dell’abbandono del tetto coniugale e, di conseguenza, ha palesemente violato il dovere di fedeltà su cui si basa il matrimonio. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la madre, mentre il padre potrà averlo con sé due fine settimana al mese. Il giudice, tenuto conto della capacità reddituale e patrimoniale del padre e della precarietà della posizione reddituale della madre, indica una cifra mensile per il mantenimento del figlio. 

MASSIMA: «Non vi sono elementi per affermare né che l’abbandono della casa coniugale sia “intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificato, ed in conseguenza di tale fatto (Tribunale Milano, 20 agosto 2007, in Fam. E dir., 2007, 1063)” né che in tale momento il matrimonio fosse solo “di facciata” non concedendosi più i coniugi alcuna affettività sentimentale e sessuale. In assenza di tali prove (che competeva alla ricorrente rigorosamente fornire e che, con le ritenute inammissibili deduzioni orali svolte, non può dirsi assolto) la domanda di addebito svolta dal resistenze deve esser accolta. »